Statuto

Articolo 1 –  Costituzione

É costituita in Roma l’Associazione professionale denominata ADIS, dei direttori delle istitu­zioni scolastiche. L’Associazione ha la sede presso

Articolo 2 – Durata

La durata del Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Scopi

1. L’Associazione ha i seguenti scopi:

1.1. Costituire una sede di incontro e di confronto pervalorizzare e potenziare la profes­siona­lità, la crescita culturale e professionale del personale con funzioni, direttive e diri­genziali per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale am­ministrativo che opera nelle istituzioni scolastiche; e nell’amministrazione scolastica.

1.2. Rappresentare e proporre contributi e soluzioni migliorative alle problematiche inerenti per il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dei servizi generali ed amministrativi delle Istituzioni e delle Amministrazioni scolastiche.

1.3. Promozione e tutela della figura del DSGA.

Articolo 4 – Attività

1. Per raggiungere i propri scopi l’Associazione:

1.1. Organizza conferenze di servizio, convegni, seminari, corsi di formazione, di aggiorna­mento, di perfezionamento, scambi culturali ed esperienze di aggiornamento riferiti a tutto il personale delle Istituzioni Scolastiche e dell’Amministrazione scolastica, anche in colla­bora­zione con altri soggetti e istituzioni, sia in Italia che con l’estero;

1.2. Promuove attività di informazione e consulenza professionale;

1.3. Attiva un sito web che consenta la massima circolarità delle informazioni e delle espe­rienze professionali;

1.4. Garantisce le iniziative e la diffusione con ogni mezzo,  attività editoriali: la pubblica­zione di periodici e bollettini, dei risultati delle ricerche effettuate, delle esperienze raccolte e di tutte le iniziative dell’Associazione per consolidare e migliorare la cultura professio­nale, anche at­traverso le nuove tecnologie informatiche;

1.5. Promuove, istituisce, coordina ed attua ricerche e studi per la valorizzazione professio­nale dei Direttori e del personale  Amministrativo;

1.6. Partecipa alle procedure di accreditamento presso le Regioni e gli Enti Locali, per l’organizzazione di corsi di formazione professionale.

Articolo 5 – Organi

1. Sono Organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 6 – L’Assemblea dei soci

1. L’Assemblea dei Soci, alla quale partecipano con diritto di voto attivo e passivo tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale, è convocata dal Consiglio Di­rettivo entro i primi tre mesi dell’anno sociale e deve prevedere: l’approvazione del  bilan­cio consun­tivo e preventivo; la relazione del Presidente; l’approvazione del programma annuale delle at­tività del nuovo anno sociale.

2. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e in se­conda convocazione con la maggioranza relativa.

3. L’Assemblea può  essere convocata dal Consiglio Direttivo anche  su richiesta motivata di almeno un quarto dei Soci. Essa delibera sulle materie poste all’ordine del giorno dal Consi­glio Direttivo; vota mozioni presentate dai Soci in ordine alla conduzione dell’Associazione. Ogni due anni l’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea è convocata mediante avviso da comunicare ai soci, per via telematica,  al­meno 8 giorni prima della data fissata, presso una sede individuata dal Consiglio Diret­tivo.

4. Le delibere dell’Assemblea sono trascritte nel libro dei verbali e sottoscritte dal Presi­dente e dal Segretario.

5. L’Assemblea può procedere a modifiche allo Statuto solo in un’Assemblea straordinaria appositamente convocata. Le modifiche possono essere presentate dal Consiglio Direttivo stesso o da almeno  dieci soci.

6. L’Assemblea delibera anche in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla devolu­zione dell’eventuale patrimonio;  in questo caso occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici mem­bri.

2. Esso elegge nel suo seno il Presidente dell’Associazione, un Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere.

2.1. Il Presidente (vedere l’Articolo 8)

2.2. Il Vice Presidente  ha il  compito  di sostituire il Presidente, su sua delega o in caso di as­senza e/o impedimento.

2.3. Il Segretario  provvede alla tenuta del libro dei Soci, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Il Segretario, ove il Consiglio lo deliberi, può disporre direttamente di un fondo di economato, che gestisce autonomamente, rendendone conto.

2.4. Il Tesoriere cura gli adempimenti fiscali; amministra il fondo comune sulla base delle di­rettive impartite dal Consiglio e provvede alla conservazione della documentazione rela­tiva; predispone i documenti contabili per il Consiglio Direttivo; provvede alla riscossione delle en­trate e al pagamento delle spese.

3. Il Consiglio Direttivo disciplina il funzionamento dell’Associazione; sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci annuali; sottopone all’approvazione dell’assemblea il pro­gramma annuale delle attività e provvede a darvi attuazione; ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presi­dente per motivi d’ur-genza; delibera l’ammissione di nuovi Soci e ratifica la decadenza dei Soci non in re­gola col versamento delle quote; decide l’espulsione dei Soci.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l’anno e quando ne facciano richiesta almeno tre membri. In tale ipotesi la riunione è convocata dal Presidente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è disposta con modalità definite dal Consiglio stesso, nel rispetto delle norme vigenti, sempre per via telema­tica.

5. Il Consiglio Direttivo può cooptare nel Consiglio stesso uno o più consiglieri, fino al rag­giungimento del numero massimo previsto; gli stessi termineranno il mandato alla sca­denza di tutto il Consiglio e indipendentemente dal periodo svolto in tale carica.

6. Il Consiglio Direttivo può avvalersi per specifiche funzioni dell’opera dei soci, che parte­ci­pano alle sedute con parere consultivo.

Articolo 8 – Il Presidente

1. Il Presidente dell’Associazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l’As-semblea dei Soci ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

2. Il Presidente predispone per l’assemblea una relazione annuale sulle attività dell’As-so­ciazione, che è approvata unitamente al bilancio.

Articolo 9 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, nominati dall’Assemblea.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di Assemblea un re­soconto analitico delle sue verifiche, che effettua, di norma, una volta all’anno.

3. Il Collegio dei Revisori, in caso di necessità, svolge anche la funzione del Collegio dei Pro­biviri.

Articolo 10 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno durata biennale e possono essere riconfer­mate. Ove nel corso del biennio vi siano state sostituzioni, al termine del biennio decadono anche i sostituti.

Articolo 11 – Risorse economiche

1. L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative e contributi dei soci; contributi di privati, dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali; donazioni e lasciti testa­mentari; rim­borsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività non lucrative con­nesse alle finalità dell’Associazione.

2. Il fondo dell’Associazione è amministrato dal Tesoriere, sulla base delle direttive impar­tite dal  Consiglio Direttivo. Ogni operazione economica e finanziaria è disposta con firma del Presidente e/o del Tesoriere.

Articolo 12 – Quota sociale

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal Consiglio Direttivo. La quota è annuale, non è frazionabile o restituibile in caso di perdita della qualità di socio. I soci non in regola col pagamento della quota sono esclusi dalle attività sociali e dall’elettorato attivo e pas­sivo.

Articolo 13 – Bilancio

1. Il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione sono improntati ai principi del-l’annualità, della completezza, della veridicità e della trasparenza.

2. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione co­munque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizza­zione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 – Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, essa ha l’obbligo di devol­vere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fin di pub­blica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicem­bre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 – Norme di rinvio

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione, gli associati ed i com­po­nenti gli Organi statutari, non demandate e non risolte dal Collegio dei Probiviri riunito in funzione arbitrale, sarà compe­tente il Foro di Roma.

Registrato AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI ROMA

26/08/2008 n.7026 Serie 3