Quesiti sul codice degli appalti



Nel VADEMECUM a pag. 1, punto b, si dice che per affidamenti superiori ai 40.000 euro si procede previa consultazione di almeno CINQUE operatori. 
A me sembra che in base all’art 25punto b.2 del D.Lgs 56/2017 il numero minimo di operatori da consultare è stato elevato a DIECI ( e a 15 per importi superiori ai 150.000). Mi sbaglio?

Per affidamenti sottosoglia di servizi e forniture (nel vademecum abbiamo trattato solo di quelli) il numero minimo di operatori economici da invitare è CINQUE, la norma prevede l’invito a DIECI (E QUINDICI per affidamenti superiori a €. 150.000,00 per i lavori) per gli affidamenti di lavori.


Sempre in relazione al  VADEMECUM a pag. 1, punto a, si dice che per affidamenti inferiori ai 40.000 euro si può procedere senza i 2 preventivi. Questo in base alla modifica apportata con il 56/2017 al 50/2016.
La domanda che si pone è: il 50/16 e il 56/17 abrogano quanto previsto dall’art.34 del DM 1/2/2001 n° 44 (che prevedono almeno 3 offerte sopra il limite dei 2.000 euro)?

Nel vademecum abbiano riportato l’art. 36 del D.Lgs. che, per come modificato dal D. Lgs. n. 50/2017, prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 si può fare l’affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” e detto che:

  1. Ai sensi di questa disposizione la consultazione di due o più operatori non è più obbligatoria ma facoltativa,
  2. A nostro avviso è consigliabile comunque.

Nel vademecum non abbiamo fatto riferimento al  D.M. n. 44/2001 perché ricordavo che mi avevate detto che a breve sarebbe stato pubblicato un nuovo Regolamento.

Ad ogni modo avevo già detto a lezione che l’art. 34 del D.M. 44/2001 prevede espressamente che “Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell’Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi”.  Se il D.M. contenesse regole in contrasto con il Codice appalti, andrebbe rispettato il Codice appalti con conseguente disapplicazione del D.M. 44/2001. Nel caso sottoposto, la previsione di comparare i preventivi di almeno 3 ditte non può ritenersi in contrasto con l’art. 36 che prevede l’affidamento diretto “anche” senza previa consultazione (e non obbligatoriamente senza previa consultazione) e dunque sino a quando non sarà abrogata per voi è vincolante.